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Regolamento di giustizia anche per il Minibasket

by gianni last modified 16-11-2010

Il Consiglio federale, con propria delibera, ha esteso l’applicazione delle norme del regolamento di giustizia ai Dirigenti dei centri MB, agli istruttori MB.

Qui di seguito l’art.64 del Regolamento di giustizia:
“Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali”
[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:
a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati;
b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nel presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;
c) ad adottare, per le infrazioni alle norme emanate dal Settore Minibasket, commesse dai Responsabili dei Centri Minibasket o dagli Istruttori, le seguenti sanzioni:
- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione.
Per le infrazioni che comportano l’adozione del provvedimento della radiazione i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali rimettono gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. Rimettono, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.
d) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
1) violazione dell’eguaglianza competitiva (art.83 R.E.);
2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art.81 R.E.);
3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art.62 R.E.);
4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art.117 R.E.);
[2] OMISSIS
N.B. Qualora i comportamenti sanzionabili fossero commessi in una provincia diversa da quella dove l’istruttore opera, la competenza è attribuita in occasione di tornei, partite, manifestazioni ecc. sia di minibasket che di attività giovanile come segue:
A ) Al Commissario del Torneo o alla Commissione esecutiva se la sanzione può scontarsi nell’ambito della durata del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket che di attività giovanile;
B) Al competente Organo di giustizia, qualora la sanzione da scontarsi va oltre la durata del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket che di attività giovanile. In tal caso il Commissario o la Commissione esecutiva dovranno trasmettere gli atti al competente organo di giustizia e sanzioneranno una temporanea sospensione che abbia effetto solo nell’ambito del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket sia di attività giovanile;


a cura di
Luigi Zampella

Vicepresidente Settore Minibasket




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